Download StatutoStampa Statuto

 

STATUTO NAZIONALE DELLA FAIPA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI PORTIERI D’ALBERGO
"LE CHIAVI D'ORO"

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita, a norma degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, una libera Federazione tra le Associazioni Italiane di Portieri d’Albergo denominata FAIPA - FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI PORTIERI D’ALBERGO "LE CHIAVI D'ORO", il cui simbolo associativo è rappresentato da due chiavi d’oro incrociate con la scritta FAIPA. La Federazione avrà sede nella città di residenza del Presidente Nazionale.
La Federazione potrà istituire, inoltre, sedi secondarie sul territorio nazionale ed estero, succursali e rappresentanze, nonché aderire o partecipare ad organismi aventi finalità analoghe o affini, sia nazionali che internazionali.

ART. 2 - GLI SCOPI

La Federazione non ha scopi di lucro, è apolitica, apartitica e non sindacale. Essa si prefigge il fine di unificare sotto la guida e il coordinamento di un organismo nazionale le varie associazioni regionali e locali di portieri d’albergo che condividono intenti, scopi e finalità e che riconoscono il presente statuto adeguandosi ad esso, pur nella più ampia libertà di azione all’interno di ciascuna entità. La Federazione si prefigge il fine di sviluppare e promuovere ogni tipo di iniziativa diretta all’elevamento morale, culturale e materiale degli associati di tutti i sodalizi aderenti attraverso l’organizzazione delle più varie attività: da quella professionale, relativa allo studio ed all’esame dei problemi della categoria dei portieri d’albergo, a quella congressuale, ricreativa, artistica, culturale, sportiva, turistica, anche mediante la pubblicazione e la distribuzione di un bollettino di informazione od attuando altre iniziative editoriali ed anche attraverso la creazione di un sito multimediale etc. La Federazione si propone, altresì, di svolgere ogni azione intesa a migliorare le condizioni morali e sociali dei soci di tutte le associazioni aderenti oltre a favorire con il proprio contributo morale e materiale il raggiungimento degli scopi previsti da ciascuno degli statuti vigenti, nelle singole associazioni.
In particolare la Federazione ha lo scopo di:
- Facilitare le relazioni tra i soci di tutte le associazioni aderenti con ogni tipo d’iniziativa, per favorire e stabilire fra di loro un legame di stretta ed amichevole colleganza; aiutare i soci bisognosi mediante la più generosa attività mutualistica e, ove fosse necessario, attraverso l’organizzazione di sottoscrizioni, prestiti e sussidi, nei limiti consentiti dalla Legge;
- promuovere e gestire corsi e seminari, iniziative di formazione e aggiornamento professionale, di specializzazione e di sperimentazione tra tutti gli associati, al fine di studiare i problemi del lavoro e di combattere la disoccupazione, e favorire ogni sinergia tra i soci delle associazioni aderenti e le altre istituzioni ed imprese che operano nel settore alberghiero e turistico;
- organizzare, promuovere e gestire convegni ed incontri tra i soci, mostre ed iniziative pubbliche di varia natura. al fine di diffondere la conoscenza della categoria, della vita e delle tradizioni dell’attività del portiere d’albergo;
- promuovere ogni tipo di ricerca e di iniziativa per ottimizzare l’impiego del tempo libero degli associati nelle sue molteplici forme, organizzando le più varie attività ricreative, viaggi e convegni, incontri culturali, e turistici in Italia e all’estero, creando centri di cultura e di formazione, di letteratura e di svago, favorendo la nascita di clubs, circoli, comitati, trattenimenti, giuochi, spettacoli teatrali e cinematografici, concorsi, mostre ed esposizioni, concerti e quant’altro utile a favorire gli scopi istituzionali della Federazione; attuare insomma tutte quelle forme di attività dirette ad accrescere la conoscenza e le capacità morali, intellettuali e fisiche degli associati, svolgere ogni tipo d’intervento nell’ambito dei settori suddetti: turistico, sportivo, sociale culturale e quant’altro utile ai soci;
- partecipare, concorrere e collaboare a programmi di ricerca, studi od altro, su iniziative d'altri enti o istituzioni;
- acquisire. mantenere e gestire, sia in proprietà che in affitto, una sede od altri locali utili allo svolgimento delle attività associative.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere ammesse a soci Senza limiti temporali della Federazione tutte le associazioni italiane regionali o locali costituite da portieri d’albergo o facenti funzione, purché non siano aderenti ad altri organismi federativi. Le domande di adesione da parte delle associazioni locali dei portieri d’albergo, costituite o costituende, dovranno essere accompagnate da una lista nominativa di almeno nove soci effettivi e indirizzate al Presidente Nazionale, il quale le sottoporrà al giudizio del Consiglio Nazionale, che potrà decidere sull’accoglimento od il rigetto, a suo insindacabile giudizio. L’iscrizione è subordinata al versamento del contributo annuale e degli altri eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Nazionale, e comporta l’accettazione incondizionata del presente statuto e dell’eventuale regolamento approvato dall’assemblea del Congresso Generale.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Le Associazioni aderenti alla Federazione dovranno:
osservare e far rispettare ai propri associati le prescrizioni del loro e dei presente statuto;
segnalare alla Federazione ogni variazione dei loro organi sociali;
favorire nel miglior modo possibile e con la più cortese accoglienza i soci delle associazioni consorelle in visita nella loro regione;
nominare, preferibilmente tra i componenti del loro Consiglio Direttivo o Esecutivo, uno o più osservatori con lo scopo di mantenere i contatti con le diverse organizzazioni turistico alberghiere.

ART. 5 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Ciascuna associazione aderente potrà sciogliersi dalla Federazione o recedere da essa previa comunicazione diretta al Presidente Nazionale da trasmettersi con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della data di riunione del Consiglio Nazionale.
L’associazione che recede dalla federazione non ha diritto al rimborso di quota.
Qualora un’Associazione aderente attraverso il comportamento dei suoi componenti non si attenesse allo statuto federale o si rendesse morosa dei contributi dovuti alla Federazione o, per una ragione qualsiasi, arrecasse pregiudizio morale o materiale alla Federazione, potrà essere sottoposta, su iniziativa del Consiglio Nazionale, a giudizio disciplinare del collegio dei Probi Viri, riunito in Gran Giurì, che potrà assumere, a suo insindacabile ed inappellabile giudizio, i provvedimenti più opportuni, ivi compreso quello dell’espulsione.

ART. 6 - ORGANI SOCIALI

Sono organi della Federazione:
a) - Il Consiglio Nazionale: Assemblea delle Associazioni.
b) - Il Congresso Generale: Assemblea Generale dei Soci delle Associazioni.
c) - Il Consiglio Direttivo: Esecutivo della Federazione.
d) - Il Presidente Nazionale.
e) - I tre Vice Presidenti.
f) - Il Segretario.
g) - Il Tesoriere.
h) - Il Collegio dei Revisori dei conti.
i) - II Collegio dei Probi Viri.

ART. 6 sub. a) - CONSIGLIO NAZIONALE: ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Nazionale è composto da:
a) - L’Esecutivo della Federazione, costituito dal Consiglio Direttivo;
b) - I Presidenti delle associazioni aderenti in carica;
c) - I Segretari delle associazioni aderenti in carica;
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l’anno ed in seduta straordinaria quando almeno un quinto dei suoi componenti o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta. La convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tanto per la prima che per la seconda convocazione, è sempre fatta dal Presidente Nazionale mediante avviso contenente l’ordine dei giorno, da spedirsi ad ogni componente del Consiglio per posta raccomandata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’assemblea. In alternativa alla comunicazione per posta, l’assemblea potrà essere convocata mediante informazione orale convalidata dalla sottoscrizione del chiamato per presa visione su apposito verbale contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’assemblea nonché dell’ordine del giorno. La redazione e la sottoscrizione dei suddetti verbali potranno essere curati dalle associazioni di appartenenza dei soci, che provvederanno a farli pervenire alla sede della Federazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea. L’Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano disponibile oppure, in mancanza di essi, è presieduta da un socio nominato a maggioranza semplice in apertura di seduta. L’Assemblea approva le proposte del Consiglio Direttivo concernenti i programmi, l’attività e l’indirizzo della Federazione; approva altresì il bilancio preventivo ed il conto consuntivo deliberati dal Consiglio Direttivo. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci di tutte le associazioni aderenti. Essa delibera a maggioranza assoluta. Se i soci non raggiungono il numero richiesto l’assemblea deve essere nuovamente convocata. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente Nazionale almeno un mese prima della data dell’Assemblea, previa consultazione obbligatoria con i Presidenti delle associazioni aderenti, che potranno convocarsi in riunione senza formalità per discutere i problemi e gli argomenti da trattare. Eventuali mozioni scritte potranno essere indirizzate al Presidente Nazionale da chiunque abbia interesse almeno tre mesi prima della data fissata per l’Assemblea, per formare argomenti e materia di discussione nella Riunione dei Presidenti.

ART. 6 sub b) - CONGRESSO GENERALE: ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI

Il Congresso Generale dei soci delle associazioni aderenti si riunisce in seduta ordinaria almeno ogni tre anni nella località proposta dal Consiglio Direttivo della Federazione e approvata nella riunione del Consiglio Nazionale tenuto l’anno precedente il congresso. Il Congresso Generale è costituito dagli stessi componenti del Consiglio Nazionale, aumentato di tutti i componenti dei consigli delle associazioni aderenti e locali. Il Congresso Generale elegge il Presidente Nazionale, tre Vice Presidenti, uno per ciascuna zona d’Italia (Nord, Centro e Sud, Isole), il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probi Viri. Nomina inoltre il Consiglio Direttivo della Federazione composto dal Presidente Nazionale e dai due Vice Presidenti eletti, nonché dal terzo Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere, così come proposti dall’aspirante Presidente al momento della sua candidatura con il programma della futura attività. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente Nazionale non potranno essere ricoperte da persone che non siano stati componenti di un consiglio delle associazioni aderenti per almeno un intero mandato. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Essa delibera a maggioranza assoluta. Se in prima convocazione non si raggiunge il quorum di almeno due terzi di tutti gli aventi diritto, l’assemblea deve essere nuovamente convocata. In seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
I componenti del Congresso generale avranno diritto ad un voto ciascuno per ogni Presidente di Associazione socia della Federazion rappresentando essi gli associati dell'Associazione socia della Federazione; in caso di impedimento a presenziare ciascuno di loro potrà conferire al rispettivo Vice Presidente o Segretario la delega a rappresentarlo nella votazione.
L e convocazioni delle Assemblee sia ordianarie che straordinarie, tanto in prima che in seconda convocazione debbono essere effettuare nei termini e con le modalità previste per le convocazioni del Consiglio Nazionale, escluso quanto previsto per le maggioranze.
Il Candidato alla Presidenza Nazionale dovrà inviare la propria candidatura, previa deliberazione dell’Associazione di appartenenza con relativo programma e nome del Segretario e del Tesoriere con cui intende collaborare, tre mesi prima del Congresso, all’Esecutivo della Federazione in carica. Non ottemperando a quanto sopra la candidatura non sarà ritenuta valida. La Federazione provvederà a trasmettere alle Associazioni Regionali candidature e programma per conoscenza. Un socio non autorizzato dal suo Presidente dell’associazione regionale non potrà presentare mozioni in nome della Associazione di appartenenza.
Tutte le decisioni dell’assemblea dovranno essere prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto, le votazioni avverranno per alzata di mano, salvo che una o più delegazioni richiedano il voto segreto. In questo caso i votanti saranno muniti di apposita scheda o biglietto pieghevole che verrà depositato nelle urne predisposte. A votazione conclusa, le schede dei votanti saranno scrutinate da una commissione di cinque membri facenti parte dell’assemblea, preventivamente costituita. Le decisioni prese dall’Assemblea verranno scritte a verbale su apposito registro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente Nazionale e dai Presidenti Regionali. Detto registro rimarrà in consegna al Presidente Nazionale previa consegna di copia dei verbali ai Presidenti delle Associazioni aderenti, da effettuarsi entro un mese dalla data dell’Assemblea. II Segretario nominato dall’Assemblea dovrà altresì, inviare a tutte le persone elette a cariche sociali, copia del relativo verbale dell’Assemblea chiedendo la conferma scritta dell’accettazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata, in caso di bisogno, dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio Direttivo, oppure dallo stesso Presidente su richiesta di almeno un terzo delle Associazioni Regionali, oppure sempre dal Presidente su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
In sede di Consiglio Nazionale e Congresso possono prendere la parola tutti i soci delle associazioni aderenti alla FAIPA, la durata di ciascun intervento non potrà superare il limite di tre minuti.

ART. 6 sub e) - CONSIGLIO DIRETTIVO: ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE

La Federazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, composto da:
a) - Il Presidente Nazionale; b) - I tre vice Presidenti; c) - Il Segretario; d) - Il Tesoriere.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Svolge le seguenti funzioni:
- Promuove le iniziative necessarie ad attuare i fini statutari e gestisce l’amministrazione ordinaria della Federazione; l’amministrazione straordinaria è riservata al Consiglio Nazionale, che provvede con apposite direttive all’Esecutivo della Federazione
- entro la fine di ciascun anno solare predispone il bilancio preventivo ed il programma per le attività dell’anno successivo; entro la fine del terzo mese di ciascun anno solare predispone il conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale;
- fissa la remunerazione ed i compensi per i servizi prestati alla Federazione da terzi e cura i rapporti di lavoro;
- provvede alla gestione economica e finanziaria della Federazione ed autorizza il Presidente e il Tesoriere ad aprire e gestire conti correnti con firma congiunta determinando i relativi poteri; nomina procuratori speciali per particolari specifiche operazioni;
- autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- esamina le domande di accettazione di nuovi soci e le sottopone per l’accoglimento od il rigetto al Consiglio Nazionale.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente a mezzo telegramma oppure, ove possibile, via telefax o e-mail con risposta di ricevimento, da inviarsi non meno di tre giorni prima delle adunanze.
II Consiglio al completo delibera validamente anche senza preventiva convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voto, prevale il voto del Presidente. Le cariche dell’esecutivo della Federazione non sono compatibili con quelle di Presidente di un’associazione aderente.

ART.6 sub d/e) - IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Convoca il Consiglio Direttivo dirigendone i lavori. Adotta le decisioni indifferibili che saranno sottoposte, per rettifica, alla seduta successiva dei Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente anziano disponibile, il quale assume temporaneamente tutti i poteri del Presidente fino al rientro di questi o fino al congresso successivo salvo che la maggioranza dei presidenti delle associazioni aderenti non chiedano la convocazione di un congresso generale straordinario per l’elezione di un nuovo presidente e la nomina del nuovo esecutivo, il tutto con le norme previste dall’articolo 6 sub a). I Consiglieri del Direttivo non hanno diritto a compensi. Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio sostenute per conto della Federazione nell’esercizio delle loro funzioni. Per favorire la partecipazione del Presidente Nazionale o suo delegato ufficiale ai congressi ed alle riunioni annuali internazionali, la Federazione rimborserà loro, dal proprio fondo, le spese di viaggio.

ART.6 sub f) - IL SEGRETARIO

Il Segretario: è nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente della Federazione ed è incaricato della tenuta e della custodia di tutti gli atti dell’ente, esclusi quelli di pertinenza del Tesoriere. Egli è incaricato della stesura dei verbali, della corrispondenza, della tenuta amministrativa dei libri e degli archivi della Federazione, sempre con esclusione di quelli riservati al Tesoriere.

ART. 6 sub g) - IL TESORIERE

Il Tesoriere: è nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente della Federazione ed è incaricato della contabilità dell’ente, egli osserverà le regole della contabilità generale, dovrà essere in grado di dare spiegazioni e di rendere conto della situazione della tesoreria. Egli renderà conto in Assemblea generale della gestione annuale. Su un conto bancario acceso ed intestato alla Federazione presso una banca scelta dall’ esecutivo della Federazione, saranno depositati i fondi eccedenti le normali esigenze di cassa. Il Tesoriere avrà la firma congiunta con il Presidente, per operare sul conto corrente, e sarà responsabile della custodia e della gestione dello stesso.

ART. 6 sub h) - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea in sede di Congresso Generale: è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Possono farne parte tutti i soci delle Associazioni aderenti ed anche persone estranee alla Federazione. Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, dura in carica tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati. Il Presidente del Collegio dovrebbe essere persona competente in materie di ragioneria e contabilità, diversamente sarebbe opportuno che l’incarico fosse affidato ad un tecnico estraneo. Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione economica e finanziaria e sulla tenuta delle scritture contabili. In sede d’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo riferisce con relazione scritta all’Assemblea del Consiglio Nazionale. Il Collegio deve riunirsi almeno due volte l’anno, di cui una in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e dei conto consuntivo. Il membro che, senza un giustificato motivo, non partecipa a nessuna delle riunioni ordinarie annue previste decade dall’Ufficio. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha il diritto di scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Revisori dei Conti dovranno presentare all’assemblea annuale del Consiglio Nazionale un rapporto scritto sulla gestione finanziaria della Federazione. Tale rapporto dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio Nazionale almeno un mese prima della sua convocazione. In caso di constatate irregolarità da parte di uno o più Revisori dei Conti dovrà essere fatto dal Presidente della Federazione un rapporto scritto al Collegio dei Probi Viri, che provvederà ad adottare le misure più opportune di usa competenza. Il Collegio è riunito dal suo Presidente ed è convocato mediante telegramma ai componenti o con chiamata diretta convalidata dalla sottoscrizione di apposito verbale almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza. Il Collegio al completo delibera validamente anche senza preventiva convocazione.

ART. 6 sub i) - COLLEGIO DEI PROBI VIRI

I Collegio dei Probi Viri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea del Congresso Generale. Possono farne parte tutti i soci delle Associazioni aderenti, ed essere nominati anche tra terzi estranei, a condizione che siano di provata esperienza e probità. Il Collegio in prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, dura in carica tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati. Il Collegio dei Probi Viri è chiamato a dirimere, giudicando secondo equità, in una ed inappellabile istanza le controversie insorte tra i soci e tra questi e la Federazione. Lo stesso è garante del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio, decade dall’Ufficio. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I procedimenti dinanzi al Collegio dei Probi Viri seguono le norme e la forma arbitrato irrituale, i cui membri devono decidere secondo equità nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile, dalle Leggi Speciali e dalla consuetudine.
Il Collegio dei Probi Viri si riunisce in “Gran Giurì” nella composizione ordinaria con l’aggiunta di tre Presidenti delle associazioni aderenti, scelti per sorteggio, esclusa/e quella o quelle di cui fanno parte il socio o i soci sottoposti a giudizio. Il Collegio è riunito dal suo Presidente ed è convocato mediante telegramma ai componenti o con chiamata diretta convalidata dalla sottoscrizione di apposito verbale almeno tre giorni prima della data fissata per l’adunanza. il Collegio al completo delibera validamente anche senza preventiva convocazione.

ART. 7 - PATRIMONIO SOCIALE: ENTRATE E USCITE

Il patrimonio sociale ed i mezzi finanziari con cui si provvede alle spese della Federazione sono costituiti:
- Da un fondo ordinario formato con i contributi annuali dei soci e con gli altri eventuali contributi volontari, elargizioni, indennità, liberalità od altre beneficenze ricevute da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che in qualche modo vogliono favorire la vita e lo sviluppo della Federazione;
- dalle entrate derivanti dalle molteplici attività della Federazione;
- dalle rendite del fondo ordinano e del fondo straordinario;
- da un fondo straordinario rappresentato dagli eventuali avanzi della gestione annuale che vengono accantonati a costituire il patrimonio della Federazione con delibera del Consiglio Direttivo e comunque utilizzato per il conseguimento delle finalità statutarie. Le riserve e gli utili di qualunque natura non possono mai essere distribuite tra i soci, né durante l’esistenza, né dopo la cessazione della Federazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
Il Consiglio Nazionale determina di anno in anno l’ammontare della quota dovuta alla Federazione dalle Associazioni aderenti.
Le Associazioni aderenti sono tenute a versare alla Federazione, entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo della quota dovuta commisurato al numero dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La Federazione si impegna a pagare la quota associativa alla UICH La Federazione funge anche da trait-d’union tra I’UICH e le diverse Associazioni, aderenti.
La Federazione avrà un fondo di riserva. Alla chiusura della gestione annuale un eventuale eccessivo avanzo verrà ripartito con sistema proporzionale alle Associazioni aderenti o sarà considerato come acconto sul tesseramento della gestione successiva. Un eventuale disavanzo dovrà essere reintegrato dalle Associazioni aderenti, proporzionalmente ai propri iscritti, al di fuori delle normali quote dovute per tesseramento, bollettino etc. etc. Le tessere saranno fornite dalla FAIPA alle singole Associazioni aderenti.

ART. 8 - ALBO DEI PORTIFRI D’ALBERGO

La FAIPA ha l’obbligo di pubblicare ogni triennio un albo (o libretto tipo UICH) con tutti i nomi dei soci in servizio, carica ricoperta al momento, nome dell’albergo con categoria, indirizzo, numero di telefono, fax e e-mail nel quale prestano la loro opera; inoltre l’elenco dei soci seniors, aspiranti, aderenti, sostenitori e onorari, nonché la composizione degli organi sociali. La sede nazionale fornirà alle singole Associazioni un numero di copie dell’elenco che non sarà inferiore al numero dei propri soci

ART. 9 - TRASFERIMENTI

I soci delle Associazioni aderenti alla Federazione che per motivi di lavoro cambiano residenza, non dovranno essere trasferiti d’ufficio, ma solo dietro loro richiesta, diretta alla presidenza della nuova Associazione dove si trova il posto di lavoro. Dopo un anno, in difetto di loro iniziativa, potranno essere trasferiti d’ufficio.

ART. 10 - BOLLETTINO

La Federazione emetterà un bollettino (notiziario) trimestrale, in cui verranno riportate le notizie, anche in succinto, che perverranno dalle diverse Associazioni aderenti. Esso verrà addebitato alle singole Associazioni in base al numero delle copie richieste che non potranno essere inferiori al numero degli associati.

ART. 11 - COLLEGIO DEI SAGGI

In sede di Congresso Generale il Consiglio Nazionale può provvedere alla nomina di un “Collegio di Saggi”, composto da tre a nove membri, scelti per due terzi tra gli associati e per un terzo tra estranei, i quali abbiano compiuto almeno 50 anni di età. Il Collegio, previo regolamentazione interna approvata dal Consiglio Direttivo, avrà competenza nazionale e sarà chiamato ad esaminare eventuali questioni tra soci o tra soci ed Associazioni o tra Associazioni e Associazioni o tra Associazioni e Federazione, per intervenire con poteri arbitrali di puro e bonario componimento, esclusa ogni formalità rituale, e purchè le questioni esaminate non siano di stretta competenza del Collegio dei Probi Viri o purchè nessuno abbia fatto espressa richiesta di devoluzione del problema a tale Organo

ART. 12 - DURATA E SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE

La Federazione ha durata illimitata. L’Assemblea dei soci riunita in sede straordinaria del Congresso Generale, delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale scioglimento di essa, adottando le relative deliberazioni con le modalità e la maggioranza previste agli articoli che precedono. Il patrimonio della Federazione, in caso di scioglimento, è devoluto ad opere di beneficenza.