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Statuto
STATUTO
NAZIONALE DELLA FAIPA
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI PORTIERI D’ALBERGO
"LE CHIAVI D'ORO"
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita, a norma degli
artt. 36 e ss. del Codice Civile, una libera Federazione tra le
Associazioni Italiane di Portieri d’Albergo denominata FAIPA
- FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE DEI PORTIERI D’ALBERGO
"LE CHIAVI D'ORO", il cui simbolo associativo è
rappresentato da due chiavi d’oro incrociate con la scritta
FAIPA. La Federazione avrà sede nella città di residenza
del Presidente Nazionale.
La Federazione potrà istituire, inoltre, sedi secondarie
sul territorio nazionale ed estero, succursali e rappresentanze,
nonché aderire o partecipare ad organismi aventi finalità
analoghe o affini, sia nazionali che internazionali.
ART. 2 - GLI SCOPI
La Federazione non ha scopi di lucro,
è apolitica, apartitica e non sindacale. Essa si prefigge
il fine di unificare sotto la guida e il coordinamento di un organismo
nazionale le varie associazioni regionali e locali di portieri d’albergo
che condividono intenti, scopi e finalità e che riconoscono
il presente statuto adeguandosi ad esso, pur nella più ampia
libertà di azione all’interno di ciascuna entità.
La Federazione si prefigge il fine di sviluppare e promuovere ogni
tipo di iniziativa diretta all’elevamento morale, culturale
e materiale degli associati di tutti i sodalizi aderenti attraverso
l’organizzazione delle più varie attività: da
quella professionale, relativa allo studio ed all’esame dei
problemi della categoria dei portieri d’albergo, a quella
congressuale, ricreativa, artistica, culturale, sportiva, turistica,
anche mediante la pubblicazione e la distribuzione di un bollettino
di informazione od attuando altre iniziative editoriali ed anche
attraverso la creazione di un sito multimediale etc. La Federazione
si propone, altresì, di svolgere ogni azione intesa a migliorare
le condizioni morali e sociali dei soci di tutte le associazioni
aderenti oltre a favorire con il proprio contributo morale e materiale
il raggiungimento degli scopi previsti da ciascuno degli statuti
vigenti, nelle singole associazioni.
In particolare la Federazione ha lo scopo di:
- Facilitare le relazioni tra i soci di tutte le associazioni aderenti
con ogni tipo d’iniziativa, per favorire e stabilire fra di
loro un legame di stretta ed amichevole colleganza; aiutare i soci
bisognosi mediante la più generosa attività mutualistica
e, ove fosse necessario, attraverso l’organizzazione di sottoscrizioni,
prestiti e sussidi, nei limiti consentiti dalla Legge;
- promuovere e gestire corsi e seminari, iniziative di formazione
e aggiornamento professionale, di specializzazione e di sperimentazione
tra tutti gli associati, al fine di studiare i problemi del lavoro
e di combattere la disoccupazione, e favorire ogni sinergia tra
i soci delle associazioni aderenti e le altre istituzioni ed imprese
che operano nel settore alberghiero e turistico;
- organizzare, promuovere e gestire convegni ed incontri tra i soci,
mostre ed iniziative pubbliche di varia natura. al fine di diffondere
la conoscenza della categoria, della vita e delle tradizioni dell’attività
del portiere d’albergo;
- promuovere ogni tipo di ricerca e di iniziativa per ottimizzare
l’impiego del tempo libero degli associati nelle sue molteplici
forme, organizzando le più varie attività ricreative,
viaggi e convegni, incontri culturali, e turistici in Italia e all’estero,
creando centri di cultura e di formazione, di letteratura e di svago,
favorendo la nascita di clubs, circoli, comitati, trattenimenti,
giuochi, spettacoli teatrali e cinematografici, concorsi, mostre
ed esposizioni, concerti e quant’altro utile a favorire gli
scopi istituzionali della Federazione; attuare insomma tutte quelle
forme di attività dirette ad accrescere la conoscenza e le
capacità morali, intellettuali e fisiche degli associati,
svolgere ogni tipo d’intervento nell’ambito dei settori
suddetti: turistico, sportivo, sociale culturale e quant’altro
utile ai soci;
- partecipare, concorrere e collaboare a programmi di ricerca, studi
od altro, su iniziative d'altri enti o istituzioni;
- acquisire. mantenere e gestire, sia in proprietà che in
affitto, una sede od altri locali utili allo svolgimento delle attività
associative.
ART. 3 - I SOCI
Possono essere ammesse a soci Senza
limiti temporali della Federazione tutte le associazioni italiane
regionali o locali costituite da portieri d’albergo o facenti
funzione, purché non siano aderenti ad altri organismi federativi.
Le domande di adesione da parte delle associazioni locali dei portieri
d’albergo, costituite o costituende, dovranno essere accompagnate
da una lista nominativa di almeno nove soci effettivi e indirizzate
al Presidente Nazionale, il quale le sottoporrà al giudizio
del Consiglio Nazionale, che potrà decidere sull’accoglimento
od il rigetto, a suo insindacabile giudizio. L’iscrizione
è subordinata al versamento del contributo annuale e degli
altri eventuali contributi stabiliti dal Consiglio Nazionale, e
comporta l’accettazione incondizionata del presente statuto
e dell’eventuale regolamento approvato dall’assemblea
del Congresso Generale.
ART. 4 - OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI
ADERENTI
Le Associazioni aderenti alla Federazione
dovranno:
osservare e far rispettare ai propri associati le prescrizioni del
loro e dei presente statuto;
segnalare alla Federazione ogni variazione dei loro organi sociali;
favorire nel miglior modo possibile e con la più cortese
accoglienza i soci delle associazioni consorelle in visita nella
loro regione;
nominare, preferibilmente tra i componenti del loro Consiglio Direttivo
o Esecutivo, uno o più osservatori con lo scopo di mantenere
i contatti con le diverse organizzazioni turistico alberghiere.
ART. 5 - CESSAZIONE DELLA
QUALITÀ DI SOCIO
Ciascuna associazione aderente potrà
sciogliersi dalla Federazione o recedere da essa previa comunicazione
diretta al Presidente Nazionale da trasmettersi con lettera raccomandata
A.R. almeno tre mesi prima della data di riunione del Consiglio
Nazionale.
L’associazione che recede dalla federazione non ha diritto
al rimborso di quota.
Qualora un’Associazione aderente attraverso il comportamento
dei suoi componenti non si attenesse allo statuto federale o si
rendesse morosa dei contributi dovuti alla Federazione o, per una
ragione qualsiasi, arrecasse pregiudizio morale o materiale alla
Federazione, potrà essere sottoposta, su iniziativa del Consiglio
Nazionale, a giudizio disciplinare del collegio dei Probi Viri,
riunito in Gran Giurì, che potrà assumere, a suo insindacabile
ed inappellabile giudizio, i provvedimenti più opportuni,
ivi compreso quello dell’espulsione.
ART. 6 - ORGANI SOCIALI
Sono organi della Federazione:
a) - Il Consiglio Nazionale: Assemblea delle Associazioni.
b) - Il Congresso Generale: Assemblea Generale dei Soci delle Associazioni.
c) - Il Consiglio Direttivo: Esecutivo della Federazione.
d) - Il Presidente Nazionale.
e) - I tre Vice Presidenti.
f) - Il Segretario.
g) - Il Tesoriere.
h) - Il Collegio dei Revisori dei conti.
i) - II Collegio dei Probi Viri.
ART. 6 sub. a) - CONSIGLIO
NAZIONALE: ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONE
Il Consiglio Nazionale è composto
da:
a) - L’Esecutivo della Federazione, costituito dal Consiglio
Direttivo;
b) - I Presidenti delle associazioni aderenti in carica;
c) - I Segretari delle associazioni aderenti in carica;
L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta
l’anno ed in seduta straordinaria quando almeno un quinto
dei suoi componenti o il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori
dei Conti ne facciano richiesta. La convocazione delle assemblee,
sia ordinarie che straordinarie, tanto per la prima che per la seconda
convocazione, è sempre fatta dal Presidente Nazionale mediante
avviso contenente l’ordine dei giorno, da spedirsi ad ogni
componente del Consiglio per posta raccomandata almeno 15 (quindici)
giorni prima della data fissata per l’assemblea. In alternativa
alla comunicazione per posta, l’assemblea potrà essere
convocata mediante informazione orale convalidata
dalla sottoscrizione del chiamato per presa visione su apposito
verbale contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora
dell’assemblea nonché dell’ordine del giorno.
La redazione e la sottoscrizione dei suddetti verbali potranno essere
curati dalle associazioni di appartenenza dei soci, che provvederanno
a farli pervenire alla sede della Federazione almeno quindici giorni
prima della data fissata per l’assemblea. L’Assemblea
è presieduta dal Presidente Nazionale e, in sua assenza,
dal Vice Presidente più anziano disponibile oppure, in mancanza
di essi, è presieduta da un socio nominato a maggioranza
semplice in apertura di seduta. L’Assemblea approva le proposte
del Consiglio Direttivo concernenti i programmi, l’attività
e l’indirizzo della Federazione; approva altresì il
bilancio preventivo ed il conto consuntivo deliberati dal Consiglio
Direttivo. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno
la metà più uno dei soci di tutte le associazioni
aderenti. Essa delibera a maggioranza assoluta. Se i soci non raggiungono
il numero richiesto l’assemblea deve essere nuovamente convocata.
In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera a maggioranza
assoluta. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente
Nazionale almeno un mese prima della data dell’Assemblea,
previa consultazione obbligatoria con i Presidenti delle associazioni
aderenti, che potranno convocarsi in riunione senza formalità
per discutere i problemi e gli argomenti da trattare. Eventuali
mozioni scritte potranno essere indirizzate al Presidente Nazionale
da chiunque abbia interesse almeno tre mesi prima della data fissata
per l’Assemblea, per formare argomenti e materia di discussione
nella Riunione dei Presidenti.
ART. 6 sub b) - CONGRESSO
GENERALE: ASSEMBLEA DEI SOCI DELLE ASSOCIAZIONI
Il Congresso Generale
dei soci delle associazioni aderenti si riunisce in seduta ordinaria
almeno ogni tre anni nella località proposta
dal Consiglio Direttivo della Federazione e approvata nella riunione
del Consiglio Nazionale tenuto l’anno precedente il congresso.
Il Congresso Generale è costituito dagli stessi componenti
del Consiglio Nazionale, aumentato di tutti i componenti dei consigli
delle associazioni aderenti e locali. Il Congresso Generale elegge
il Presidente Nazionale, tre Vice Presidenti,
uno per ciascuna zona d’Italia (Nord, Centro e Sud, Isole),
il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio
dei Probi Viri. Nomina inoltre il Consiglio Direttivo della
Federazione composto dal Presidente Nazionale e dai due Vice Presidenti
eletti, nonché dal terzo Vice Presidente, dal Segretario
e dal Tesoriere, così come proposti dall’aspirante
Presidente al momento della sua candidatura con il programma della
futura attività. Le cariche di Presidente e di Vice Presidente
Nazionale non potranno essere ricoperte da persone che non siano
stati componenti di un consiglio delle associazioni aderenti per
almeno un intero mandato. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Essa delibera a maggioranza assoluta. Se in prima convocazione non
si raggiunge il quorum di almeno due terzi di tutti
gli aventi diritto, l’assemblea deve essere nuovamente convocata.
In seconda convocazione l’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti.
I componenti del Congresso generale avranno diritto ad un voto ciascuno
per ogni Presidente di Associazione socia della Federazion rappresentando
essi gli associati dell'Associazione socia della Federazione; in
caso di impedimento a presenziare ciascuno di loro potrà
conferire al rispettivo Vice Presidente o Segretario la delega a
rappresentarlo nella votazione.
L e convocazioni delle Assemblee sia ordianarie che straordinarie,
tanto in prima che in seconda convocazione debbono essere effettuare
nei termini e con le modalità previste per le convocazioni
del Consiglio Nazionale, escluso quanto previsto per le maggioranze.
Il Candidato alla Presidenza Nazionale dovrà inviare la propria
candidatura, previa deliberazione dell’Associazione di appartenenza
con relativo programma e nome del Segretario e del Tesoriere con
cui intende collaborare, tre mesi prima del Congresso, all’Esecutivo
della Federazione in carica. Non ottemperando a quanto sopra la
candidatura non sarà ritenuta valida. La Federazione provvederà
a trasmettere alle Associazioni Regionali candidature e programma
per conoscenza. Un socio non autorizzato dal suo Presidente dell’associazione
regionale non potrà presentare mozioni in nome della Associazione
di appartenenza.
Tutte le decisioni dell’assemblea dovranno essere prese a
maggioranza dei voti degli aventi diritto, le votazioni avverranno
per alzata di mano, salvo che una o più delegazioni richiedano
il voto segreto. In questo caso i votanti saranno muniti di apposita
scheda o biglietto pieghevole che verrà depositato nelle
urne predisposte. A votazione conclusa, le schede dei votanti saranno
scrutinate da una commissione di cinque membri facenti parte dell’assemblea,
preventivamente costituita. Le decisioni prese dall’Assemblea
verranno scritte a verbale su apposito registro. I verbali dovranno
essere firmati dal Presidente Nazionale e dai Presidenti Regionali.
Detto registro rimarrà in consegna al Presidente Nazionale
previa consegna di copia dei verbali ai Presidenti delle Associazioni
aderenti, da effettuarsi entro un mese dalla data dell’Assemblea.
II Segretario nominato dall’Assemblea dovrà altresì,
inviare a tutte le persone elette a cariche sociali, copia del relativo
verbale dell’Assemblea chiedendo la conferma scritta dell’accettazione
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata, in
caso di bisogno, dal Presidente Nazionale, previa delibera del Consiglio
Direttivo, oppure dallo stesso Presidente su richiesta di almeno
un terzo delle Associazioni Regionali, oppure sempre dal Presidente
su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti.
In sede di Consiglio Nazionale e Congresso possono prendere la parola
tutti i soci delle associazioni aderenti alla FAIPA, la durata di
ciascun intervento non potrà superare il limite di tre minuti.
ART. 6 sub e) - CONSIGLIO
DIRETTIVO: ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE
La Federazione è amministrata
dal Consiglio Direttivo, composto da:
a) - Il Presidente Nazionale; b) - I tre vice Presidenti; c) - Il
Segretario; d) - Il Tesoriere.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri non possono
essere eletti per più di due mandati consecutivi. Svolge
le seguenti funzioni:
- Promuove le iniziative necessarie ad attuare i fini statutari
e gestisce l’amministrazione ordinaria della Federazione;
l’amministrazione straordinaria è riservata al Consiglio
Nazionale, che provvede con apposite direttive all’Esecutivo
della Federazione
- entro la fine di ciascun anno solare predispone il bilancio preventivo
ed il programma per le attività dell’anno successivo;
entro la fine del terzo mese di ciascun anno solare predispone il
conto consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Nazionale;
- fissa la remunerazione ed i compensi per i servizi prestati alla
Federazione da terzi e cura i rapporti di lavoro;
- provvede alla gestione economica e finanziaria della Federazione
ed autorizza il Presidente e il Tesoriere ad aprire e gestire conti
correnti con firma congiunta determinando i relativi poteri; nomina
procuratori speciali per particolari specifiche operazioni;
- autorizza il Presidente a stare in giudizio;
- esamina le domande di accettazione di nuovi soci e le sottopone
per l’accoglimento od il rigetto al Consiglio Nazionale.
La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente
a mezzo telegramma oppure, ove possibile, via telefax o e-mail con
risposta di ricevimento, da inviarsi non meno di tre giorni prima
delle adunanze.
II Consiglio al completo delibera validamente anche senza preventiva
convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta
dei voti. Le votazioni sono palesi e, a parità di voto, prevale
il voto del Presidente. Le cariche dell’esecutivo della Federazione
non sono compatibili con quelle di Presidente di un’associazione
aderente.
ART.6 sub d/e) - IL PRESIDENTE
ED I VICE PRESIDENTI
Il Presidente ha la firma sociale e
la rappresentanza legale della Federazione di fronte ai terzi ed
in giudizio. Dura in carica tre anni e non può essere eletto
per più di due mandati consecutivi. Convoca il Consiglio
Direttivo dirigendone i lavori. Adotta le decisioni indifferibili
che saranno sottoposte, per rettifica, alla seduta successiva dei
Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente
il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente anziano
disponibile, il quale assume temporaneamente tutti i poteri del
Presidente fino al rientro di questi o fino al congresso successivo
salvo che la maggioranza dei presidenti delle associazioni aderenti
non chiedano la convocazione di un congresso generale straordinario
per l’elezione di un nuovo presidente e la nomina del nuovo
esecutivo, il tutto con le norme previste dall’articolo 6
sub a). I Consiglieri del Direttivo non hanno diritto a compensi.
Ad essi spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio sostenute
per conto della Federazione nell’esercizio delle loro funzioni.
Per favorire la partecipazione del Presidente Nazionale o suo delegato
ufficiale ai congressi ed alle riunioni annuali internazionali,
la Federazione rimborserà loro, dal proprio fondo, le spese
di viaggio.
ART.6 sub f) - IL SEGRETARIO
Il Segretario: è nominato dal
Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente della Federazione
ed è incaricato della tenuta e della custodia di tutti gli
atti dell’ente, esclusi quelli di pertinenza del Tesoriere.
Egli è incaricato della stesura dei verbali, della corrispondenza,
della tenuta amministrativa dei libri e degli archivi della Federazione,
sempre con esclusione di quelli riservati al Tesoriere.
ART. 6 sub g) - IL TESORIERE
Il Tesoriere: è nominato dal
Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente della Federazione
ed è incaricato della contabilità dell’ente,
egli osserverà le regole della contabilità generale,
dovrà essere in grado di dare spiegazioni e di rendere conto
della situazione della tesoreria. Egli renderà conto in Assemblea
generale della gestione annuale. Su un conto bancario acceso ed
intestato alla Federazione presso una banca scelta dall’ esecutivo
della Federazione, saranno depositati i fondi eccedenti le normali
esigenze di cassa. Il Tesoriere avrà la firma congiunta con
il Presidente, per operare sul conto corrente, e sarà responsabile
della custodia e della gestione dello stesso.
ART. 6 sub h) - IL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti
è eletto dall’Assemblea in sede di Congresso Generale:
è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Possono
farne parte tutti i soci delle Associazioni aderenti ed anche persone
estranee alla Federazione. Il Collegio in prima seduta elegge tra
i suoi membri il Presidente, dura in carica tre anni e tutti i componenti
possono essere riconfermati. Il Presidente del Collegio dovrebbe
essere persona competente in materie di ragioneria e contabilità,
diversamente sarebbe opportuno che l’incarico fosse affidato
ad un tecnico estraneo. Il Collegio vigila sulla regolarità
della gestione economica e finanziaria e sulla tenuta delle scritture
contabili. In sede d’approvazione del conto consuntivo e del
bilancio preventivo riferisce con relazione scritta all’Assemblea
del Consiglio Nazionale. Il Collegio deve riunirsi almeno due volte
l’anno, di cui una in occasione dell’approvazione del
bilancio preventivo e dei conto consuntivo. Il membro che, senza
un giustificato motivo, non partecipa a nessuna delle riunioni ordinarie
annue previste decade dall’Ufficio. Le deliberazioni del Collegio
devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro dissenziente
ha il diritto di scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I Revisori dei Conti dovranno presentare all’assemblea annuale
del Consiglio Nazionale un rapporto scritto sulla gestione finanziaria
della Federazione. Tale rapporto dovrà essere portato a conoscenza
del Consiglio Nazionale almeno un mese prima della sua convocazione.
In caso di constatate irregolarità da parte di uno o più
Revisori dei Conti dovrà essere fatto dal Presidente della
Federazione un rapporto scritto al Collegio dei Probi Viri, che
provvederà ad adottare le misure più opportune di
usa competenza. Il Collegio è riunito dal suo Presidente
ed è convocato mediante telegramma ai componenti o con chiamata
diretta convalidata dalla sottoscrizione di apposito verbale almeno
tre giorni prima della data fissata per l’adunanza. Il Collegio
al completo delibera validamente anche senza preventiva convocazione.
ART. 6 sub i) - COLLEGIO DEI
PROBI VIRI
I Collegio dei Probi Viri è
composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’assemblea
del Congresso Generale. Possono farne parte tutti i soci delle Associazioni
aderenti, ed essere nominati anche tra terzi estranei, a condizione
che siano di provata esperienza e probità. Il Collegio in
prima seduta elegge tra i suoi membri il Presidente, dura in carica
tre anni e tutti i componenti possono essere riconfermati. Il Collegio
dei Probi Viri è chiamato a dirimere, giudicando secondo
equità, in una ed inappellabile istanza le controversie insorte
tra i soci e tra questi e la Federazione. Lo stesso è garante
del rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni
consecutive del Collegio, decade dall’Ufficio. Le deliberazioni
del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il membro
dissenziente ha diritto a far iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso. I procedimenti dinanzi al Collegio dei Probi Viri seguono
le norme e la forma arbitrato irrituale, i cui membri devono decidere
secondo equità nei modi previsti dal Codice di Procedura
Civile, dalle Leggi Speciali e dalla consuetudine.
Il Collegio dei Probi Viri si riunisce in “Gran Giurì”
nella composizione ordinaria con l’aggiunta di tre Presidenti
delle associazioni aderenti, scelti per sorteggio, esclusa/e quella
o quelle di cui fanno parte il socio o i soci sottoposti a giudizio.
Il Collegio è riunito dal suo Presidente ed è convocato
mediante telegramma ai componenti o con chiamata diretta convalidata
dalla sottoscrizione di apposito verbale almeno tre giorni prima
della data fissata per l’adunanza. il Collegio al completo
delibera validamente anche senza preventiva convocazione.
ART. 7 - PATRIMONIO SOCIALE:
ENTRATE E USCITE
Il patrimonio sociale ed i mezzi finanziari
con cui si provvede alle spese della Federazione sono costituiti:
- Da un fondo ordinario formato con i contributi annuali dei soci
e con gli altri eventuali contributi volontari, elargizioni, indennità,
liberalità od altre beneficenze ricevute da persone fisiche
o giuridiche, enti privati o pubblici che in qualche modo vogliono
favorire la vita e lo sviluppo della Federazione;
- dalle entrate derivanti dalle molteplici attività della
Federazione;
- dalle rendite del fondo ordinano e del fondo straordinario;
- da un fondo straordinario rappresentato dagli eventuali avanzi
della gestione annuale che vengono accantonati a costituire il patrimonio
della Federazione con delibera del Consiglio Direttivo e comunque
utilizzato per il conseguimento delle finalità statutarie.
Le riserve e gli utili di qualunque natura non possono mai essere
distribuite tra i soci, né durante l’esistenza, né
dopo la cessazione della Federazione, salvo che la destinazione
o distribuzione non siano imposte per legge.
Il Consiglio Nazionale determina di anno in anno l’ammontare
della quota dovuta alla Federazione dalle Associazioni aderenti.
Le Associazioni aderenti sono tenute a versare alla Federazione,
entro il 30 aprile di ogni anno, il saldo della quota dovuta commisurato
al numero dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente.
La Federazione si impegna a pagare la quota associativa alla UICH
La Federazione funge anche da trait-d’union tra I’UICH
e le diverse Associazioni, aderenti.
La Federazione avrà un fondo di riserva. Alla chiusura della
gestione annuale un eventuale eccessivo avanzo verrà ripartito
con sistema proporzionale alle Associazioni aderenti o sarà
considerato come acconto sul tesseramento della gestione successiva.
Un eventuale disavanzo dovrà essere reintegrato dalle Associazioni
aderenti, proporzionalmente ai propri iscritti, al di fuori delle
normali quote dovute per tesseramento, bollettino etc. etc. Le tessere
saranno fornite dalla FAIPA alle singole Associazioni aderenti.
ART. 8 - ALBO DEI PORTIFRI
D’ALBERGO
La FAIPA ha l’obbligo di pubblicare
ogni triennio un albo (o libretto tipo UICH) con tutti i nomi dei
soci in servizio, carica ricoperta al momento, nome dell’albergo
con categoria, indirizzo, numero di telefono, fax e e-mail nel quale
prestano la loro opera; inoltre l’elenco dei soci seniors,
aspiranti, aderenti, sostenitori e onorari, nonché la composizione
degli organi sociali. La sede nazionale fornirà alle singole
Associazioni un numero di copie dell’elenco che non sarà
inferiore al numero dei propri soci
ART. 9 - TRASFERIMENTI
I soci delle Associazioni aderenti
alla Federazione che per motivi di lavoro cambiano residenza, non
dovranno essere trasferiti d’ufficio, ma solo dietro loro
richiesta, diretta alla presidenza della nuova Associazione dove
si trova il posto di lavoro. Dopo un anno, in difetto di loro iniziativa,
potranno essere trasferiti d’ufficio.
ART. 10 - BOLLETTINO
La Federazione emetterà un bollettino
(notiziario) trimestrale, in cui verranno riportate le notizie,
anche in succinto, che perverranno dalle diverse Associazioni aderenti.
Esso verrà addebitato alle singole Associazioni in base al
numero delle copie richieste che non potranno essere inferiori al
numero degli associati.
ART. 11 - COLLEGIO DEI SAGGI
In sede di Congresso Generale il Consiglio
Nazionale può provvedere alla nomina di un “Collegio
di Saggi”, composto da tre a nove membri, scelti per due terzi
tra gli associati e per un terzo tra estranei, i quali abbiano compiuto
almeno 50 anni di età. Il Collegio, previo regolamentazione
interna approvata dal Consiglio Direttivo, avrà competenza
nazionale e sarà chiamato ad esaminare eventuali questioni
tra soci o tra soci ed Associazioni o tra Associazioni e Associazioni
o tra Associazioni e Federazione, per intervenire con poteri arbitrali
di puro e bonario componimento, esclusa ogni formalità rituale,
e purchè le questioni esaminate non siano di stretta competenza
del Collegio dei Probi Viri o purchè nessuno abbia fatto
espressa richiesta di devoluzione del problema a tale Organo
ART. 12 - DURATA E SCIOGLIMENTO
DELLA FEDERAZIONE
La Federazione ha durata illimitata.
L’Assemblea dei soci riunita in sede straordinaria del Congresso
Generale, delibera sulle modifiche dello statuto e sull’eventuale
scioglimento di essa, adottando le relative deliberazioni con le
modalità e la maggioranza previste agli articoli che precedono.
Il patrimonio della Federazione, in caso di scioglimento, è
devoluto ad opere di beneficenza.